Sicurezza in azienda agricola obbligatoria per il datore di lavoro redigere il documento di valutazione rischi DVR.
L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali.
A questo va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo.
La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono quindi un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola.
Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore.
Con riferimento al settore agricolo vi è stata una razionalizzazione delle misure di tipo normativo e di accompagnamento finalizzata ad introdurre nelle imprese e nelle diverse figure che vi operano una vera e propria “cultura” della prevenzione dei rischi igienico sanitari e le informazioni, conoscenze e competenze per ridurre i rischi di infortuni e di malattie croniche collegate al lavoro agricolo.
A differenza di altre norme, che riguardano la sicurezza alimentare, dell’ambiente e il benessere animale, la normativa sulla sicurezza sul lavoro non è entrata a far parte del “pacchetto” della “condizionalità” previsto dalla Regolamentazione europea per avere accesso ad aiuti diretti e/o alle diverse agevolazioni previste dalla Politica Agricola Comune.
Tuttavia, considerata l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di Sviluppo Rurale.
L’attuale normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 30 aprile 2008, n. 81 ed è
ed è entrata in vigore a partire dal 15 maggio 2008.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La normativa si applica a tutte le tipologie di impresa, a tutti i rischi ed a tutti i lavoratori (esclusi i domestici).
Per l’agricoltura quindi riguarda:
• lavoratori subordinati;
• soci di società, anche società semplici;
• lavoratori autonomi che effettuano determinate attività/operazioni (l’agricoltura è tutta compresa);
• piccoli imprenditori –coltivatori diretti (art.2083 c.c.).
L’applicazione della normativa trova alcune differenze tra le imprese con lavoro subordinato, dove cioè si configura un contratto di lavoro (anche se questo appartiene ai nuovi contratti che esistono nel settore agricolo, come ad esempio i “voucher”) e quelle che utilizzano solo il lavoro del titolare e/o dei familiari.
In quest’ultimo caso, infatti, il Testo Unico, per coloro che lavorano in azienda (titolare e familiari) prevede solo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 21 e cioè l’adozione dei dispositivi di sicurezza personale.
Restano valide anche per l’azienda familiare e/o diretto coltivatrice le disposizioni impartite per il rispetto delle caratteristiche per i luoghi di lavoro, che per l’azienda agricola riguardano sia fabbricati (stalle fienili fosse per il liquame, magazzini ecc.) sia le macchine ed attrezzature (trattrici, macchine semoventi ed attrezzi).
Offriamo un servizio specialistico a basso costo di modello organizzativo diretto alla sistematica individuazione e rimozione o diminuzione dei fattori di rischio presenti per tutti coloro che operano e vengono a contatto con l’impresa agricola.
Inoltre, data l’obbligatorietà possiamo fornirvi servizio di redazione piano di Sicurezza e Coordinamento volto a descrivere le fasi operative che verranno svolte nel cantiere, individuate le eventuali fasi critiche del processo di costruzione con prescrizione di tutte le azioni atte a prevenire o ridurre rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il servizio è aperto a tutti i settori produttivi compresa l’agricoltura.
La normativa di riferimento prevede anche che le nuove aziende debbano provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare tramite il datore di lavoro il DVR, entro 90 giorni dall’inizio dell’attività di impresa.