Disposizioni in materia di agricoltura sociale
a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:
1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-nido e agri-asilo);
2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale, finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.
3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole, sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione dell’agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra le diverse imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l’adeguamento ai prescritti requisiti.
3. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni promuovono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell’esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
3. Nell’ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. All’articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
5. Con apposito decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l’accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all’articolo 2.
6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell’agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all’articolo 2.
a) definizione di linee guida per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione
di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all’inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.
2. L’Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni in materia di agricoltura sociale.
3. L’Osservatorio è composto da:
a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;
b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell’ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell’agricoltura sociale;
f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all’ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione, nominati dal Ministro dello sviluppo economico.
4. L’Osservatorio, per l’espletamento dei compiti ad esso attribuiti, può avvalersi del supporto di esperti qualificati nel settore dell’agricoltura sociale.
5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio. I componenti dell’Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.