La sottomisura 6.1 “aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale e a tal fine sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento, l’avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell’azienda agricola in qualità di capo azienda.
Con il bando “Pacchetto Giovani”, si interviene secondo una logica di progettazione integrata che consente di ottenere un premio per l’avviamento dell’attività agricola e dei contributi agli investimenti attraverso l’attivazione obbligatoria della Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”.
Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 50.000.000,00, di cui € 20.000.000,00 della sottomisura 6.1 e 30.000.000,00 della sottomisura 4.1.
Beneficiari
Beneficiari del sostegno sono i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda e che presentano un piano di investimenti per il miglioramento strutturale dell’azienda.
Livello ed entità del sostegno
Il sostegno è concesso:
- ai sensi della sottomisura 6.1, sotto forma di premio forfettario pari a € 50.000,00, per l’avviamento dell’attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore;
- ai sensi della sottomisura 4.1, sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione degli interventi di miglioramento aziendale; l’intensità dell’aiuto è fissata nella percentuale del 50% degli investimenti riconosciuti ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate e nella misura del 70% per quelle ricadenti in zone con svantaggi naturali, delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Per le aziende parzialmente ricadenti in zona svantaggiata si applica il principio della prevalenza con riferimento alla superficie catastale.
Massimali di finanziamento
Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda (IVA esclusa, ma comprese le spese generali), è fissato in € 1.200.000,00 per l’intera durata del PSR.
Il volume massimo di investimento per singolo progetto non può in ogni caso superare 12 volte la Produzione Standard Totale (PST) dell’azienda.
Le domande per importi superiori non saranno ritenute ammissibili.
Il contributo per singolo progetto non può essere comunque superiore a € 500.000,00. Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d’investimenti inferiore a 50.000 euro.
Condizioni di ammissibilità relative al beneficiario
a. Età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda. La data di presentazione della domanda di sostegno coincide con la data della sua trasmissione telematica.
b. Possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate. La qualifica e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi:
1) possesso di titolo diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
2) abilitazione all’esercizio della professione in una delle materie di cui al punto precedente; 3) diploma di scuola media superiore in materia agraria;
4) possesso del titolo di qualifica rilasciato dall’Istituto Professionale per l’agricoltura a conclusione del terzo anno;
5) frequenza di un corso di formazione finalizzato all’acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;
6) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni – anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali). I titoli di studio di cui ai punti da 1 a 4, devono essere conseguiti in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ovvero legalmente riconosciuti in Italia se conseguiti all’estero.
Il requisito di cui al punto 5) è soddisfatto qualora il giovane abbia conseguito un attestato di frequenza con profitto, o la certificazione delle competenze, al termine di un corso di formazione professionale in campo agricolo, purché di durata complessiva pari ad almeno 150, finanziato con risorse pubbliche o preventivamente autorizzato in regime di autofinanziamento dalla competente amministrazione pubblica ed organizzato da soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa.
Il requisito di cui al punto 6) è soddisfatto qualora il giovane abbia lavorato in qualità di coadiuvante agricolo o familiare, lavoratore/bracciante agricolo subordinato, commisurando in 5.700 ore il tempo di lavoro agricolo necessario al raggiungimento della soglia richiesta (1 anno = 1.900 ore).
In mancanza del requisito di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate, viene accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. In tale periodo la conoscenza e la competenza professionale può essere conseguita attraverso l’acquisizione di almeno uno dei requisiti sopra indicati ad eccezione del punto 6).
La condizione di primo insediamento è verificata sulla base dei seguenti elementi:
1) il giovane non ha beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1;
2) il giovane agricoltore non è stato titolare di partita IVA per l’attività agricola oltre i 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. L’eventuale precedente iscrizione all’IVA per l’esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce pregiudizio per l’ammissibilità della domanda;
3) il giovane agricoltore non è stato titolare di ditta individuale in campo agricolo o non ha rivestito ruoli in società con le suddette caratteristiche di capo azienda, oltre i 6 mesi precedenti la presentazione della domanda;
4) l’insediamento non deve riguardare la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia o sia stato già titolare di un’azienda agricola individuale o rappresentante legale di società o corresponsabile in cooperative;
5) l’insediamento non deve avvenire in un’azienda che deriva da passaggio di titolarità dell’azienda anche per quota, tra coniugi, per atto “tra vivi” (avvenuto dopo il 1.1.2016) fatta salva l’incapacità professionale di lunga durata del coniuge.Tale divieto è limitato ai terreni, facenti parte dell’azienda preesistente, di cui il coniuge può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva).
6) L’insediamento è ammesso esclusivamente in un’azienda condotta a titolo di proprietà o affitto.
La dimensione economica dell’azienda deve essere compresa tra 15.000 e 100.000 euro.
La dimensione economica viene calcolata, con riferimento alla situazione iniziale dell’azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda, mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale.
Presentazione della domanda di sostegno
La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 15.09.2016 e il 16.01.2017. Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall’accesso agli aiuti.
Fonte Regione Sardegna Psr 2014 – 2020