A partire dal 13 dicembre 2016 le etichette dei prodotti alimentari dovranno venire integrate con un’apposita dichiarazione nutrizionale.
La tabella nutrizionale é d’obbligo per i soli alimenti preimballati. Bisogna perciò inserire una tabella recante i sette valori (energia, grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale) riferiti ai 100 grammi o millilitri sulle etichette della quasi totalità dei prodotti, compresi quelli di IV e di V Gamma.
Non è obbligatorio sui cosiddetti “preincarti”, né sui cartelli posti al fianco dei prodotti venduti sfusi. Né tantomeno sui registri o i menù di bar, tavole calde, trattorie o ristoranti, mense pubbliche e private.
E’ obbligatorio invece, fornire le indicazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a) relative alle indicazioni sulle sostanze che provochino allergie o intolleranze.
Soltanto le micro-imprese sono esentate (in deroga) dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Vale a dire, secondo i parametri europei, le imprese che abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuale inferiore ai 2 milioni di euro.
In ogni caso, secondo la circolare ministeriale, la deroga può venire applicata nei due soli casi di:
1) vendita diretta “dal produttore al consumatore”, senza intermediazioni di sorta. Può essere il caso dei mercati rionali, le sagre e le fiere, gli spacci aziendali e i negozi gestiti dal fornitore stesso. La circolare precisa che l’esenzione opera anche in tutti i casi di somministrazione e di vendita di alimenti sfusi.
2) fornitura a strutture locali di vendita al dettaglio, o alle collettività.
I confini del “livello locale” della vendita rimangono alquanto indefiniti, poiché si riferisce al concetto di territorio della Provincia e delle “Province contermini” a quella ove ha sede il produttore, ponendo invece l’ambito nazionale quale limite inammissibile.
Sono esentate le imprese che abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro
La dimensione dell’organizzazione produttiva é il criterio-guida per considerare l’operatività della deroga. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato possono fornire alimenti preimballati senza tabella nutrizionale anche tramite i canali della distribuzione moderna, purché essi non raggiungano gli scaffali dell’intera Penisola (ma magari, ad esempio, soltanto una delle 4 aree Nielsen (società di ricerche di mercato) in cui divide l’Italia.
La micro-impresa che fa ricorso all’ecommerce dovrebbe poter beneficiare della stessa esenzione, quand’anche il rapporto diretto col consumatore abbia luogo sul web, e la consegna avvenga a domicilio piuttosto che nel luogo concordato con un GAS (Gruppo d’Acquisto Solidale).
Per approfondimenti Circolare Ministeriale
Fonte. Il fatto alimentare, Ministero attività Produttive