Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi e i licheni.
Il prodotto dell’attività di coltivazione può essere impiegato tal quale o essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione quali le attività di lavaggio, defoliazione, cernita, essiccazione, taglio e distillazione.
Il prodotto può essere impiegato come alimento, cosmetico, mangime, farmaco o prodotto per la casa
La coltivazione e la trasformazione delle piante officinale è considerata attività agricola. Sono a tal fine considerate lavorazioni dei prodotti primari, come definite dal regolamento (CE) n.852 del 2004 (l’articolo 2, par. 1, lett. b) che definisce come “prodotti primari” i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca.(comma 5).
Sono escluse le piante officinali ricadenti nell’ambito della normativa del D.P.R. n.309 del 1990, recante testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
L’art. 17 del D.p.r. n.309/1990 prevede che chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14 deve munirsi dell’autorizzazione del Ministero della sanità. Dall’obbligo dell’autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l’acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
Fonte Ministero Politiche agricole