Il subentro di giovane in agricoltura consiste nella cessione di un’intera azienda agricola da parte di un’impresa cedente nei confronti di un’impresa a totale o prevalente partecipazione giovanile.
La cessione deve implicare il trasferimento della responsabilità civile e fiscale dell’azienda in favore della impresa giovanile subentrante.
A seguito del subentro, l’amministrazione dell’azienda deve risultare interamente detenuta, senza alcuna limitazione, dai soggetti dell’impresa giovane subentrante.
L’impresa cedente, nel caso di partecipazione alla misura agevolativa di autoimprenditorialità gestita da ISMEA, non può, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni dell’impresa subentrante o esercitare sulla stessa poteri di amministrazione o direzione.
La cessione dell’azienda, da effettuarsi mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, deve comprendere tutti i terreni, i beni e le attrezzature attinenti all’attività d’impresa (comprese le scorte vive e morte) nonché i titoli AGEA ed i diritti di produzione.
Devono inoltre essere definite le posizioni debitorie e creditorie nonché l’eventuale avviamento aziendale.
La cessione può essere a titolo oneroso o gratuito ed il trasferimento dei beni e dei diritti può avvenire sia a titolo definitivo (proprietà) che provvisorio (affitto o comodato).
In tale ultimo caso la durata dei contratti, soggetti a registrazione, deve essere almeno pari alla durata del mutuo agevolato concesso da ISMEA.
È possibile subentrare nella conduzione di più aziende a condizione che ognuna delle imprese cedenti rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Non è possibile subentrare in società tramite la cessione delle quote sociali a soggetti giovani.
A tal fine può essere utile la definizione di azienda:
L’azienda è definita dall’art. 2555 c.c. come «il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa».
L’azienda è, dunque, costituita da un insieme composito ed eterogeneo di beni (mobili o immobili, materiali o immateriali, fungibili o infungibili), detenuti a qualunque titolo – reale o obbligatorio – dall’imprenditore e utilizzati dallo stesso per l’esercizio della propria attività d’impresa.
Tale complesso di beni assume rilevanza “unitaria” nel nostro ordinamento, tale da essere considerato come bene giuridico qualificato nella misura in cui l’organizzazione di tali fattori produttivi e la destinazione funzionale impressa a tali beni (eventualmente anche in considerazione dell’organizzazione di impresa del soggetto che diviene titolare di tali beni) sia inerente all’esercizio dell’impresa.
I beni costituenti l’azienda possono essere oggetto di singoli atti di disposizione, ovvero di un unico complesso atto di disposizione avente ad oggetto l’azienda quale singolo bene giuridico qualificato.
Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com, Ismea, Ministero Agricoltura.