Condono, Rottamazione delle cartelle per omesso versamento fiscale fino al 30 aprile 2019

Saldo a stralcio e rottamazione ter entro il 30 aprile 2019

Saldo a stralcio e rottamazione ter entro il 30 aprile 2019

È operativo  il modello di adesione al Saldo a Stralcio delle cartelle ricevute per omessi versamenti fiscali e contributivi da chi è in oggettiva difficoltà economica.

La nuova sanatoria introdotta dalla manovra di bilancio consente infatti ai contribuenti , solo persone fisiche con un Isee fino a 20mila euro di chiudere i conti con l’Erario e la gestione autonoma previdenziale dell’Inps versando solo il 16% del dovuto (sanzioni, interessi e quota capitale) in caso di un reddito Isee inferiore a 8.500 euro, il 20% se il reddito del nucleo è compreso tra gli 8.500 euro e i 12.500 euro, nonché il 35% per i redditi superiori a 12.500 euro.

Rientrano nell’ambito del saldo e stralcio solo i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Riepilogo

  • 16% reddito Isee inferiore a 8.500
  • 20% reddito Isee  tra gli 8.501 euro e i 12.500 euro
  •  35% reddito Isee superiori a 12.501 euro a 20 mila

Il nuovo modello e denominato «SA–ST» (acronimi di saldo e stralcio) va presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche presso gli sportelli dell’agente pubblico della riscossione.

Nel prospetto si dovranno indicare le cartelle o gli avvisi che si vogliono condonare ma soprattutto si dovrà attestare la grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al «saldo e stralcio», sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla rottamazione-ter prevista dal decreto fiscale collegato alla manovra (Dl 119/2018) a cui possono aderire anche le imprese.  

Si tratta del condono per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: condonabili a stralcio, in rate (fino a 18 rate) in cinque anni (al tasso del 2% anno a partire da Agosto 2019) senza corrispondere sanzioni e interessi di mora previste dalle cartelle da condonare.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Esclusioni
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art.  1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Piano di pagamento rate
Le prime due rate con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.

La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo.

Si prevede un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:

  • tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate Riscossione di riferimento
  • di persona agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 aprile 2019.

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il «saldo e stralcio» oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili in base all’articolo 3 del Dl 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.

Direzione Regionale e PEC

Abruzzo definizione2018.abruzzo@pec.agenziariscossione.gov.it
Basilicata definizione2018.basilicata@pec.agenziariscossione.gov.it
Calabria definizione2018.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it
Campania definizione2018.campania@pec.agenziariscossione.gov.it
Emilia Romagna definizione2018.emiliaromagna@pec.agenziariscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia definizione2018.friuliveneziagiulia@pec.agenziariscossione.gov.it
Lazio definizione2018.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it
Liguria definizione2018.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it
Lombardia definizione2018.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it
Marche definizione2018.marche@pec.agenziariscossione.gov.it
Molise definizione2018.molise@pec.agenziariscossione.gov.it
Piemonte Valle d’Aosta definizione2018.piemontevalleaosta@pec.agenziariscossione.gov.it
Puglia definizione2018.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it
Sardegna definizione2018.sardegna@pec.agenziariscossione.gov.it
Trentino Alto Adige definizione2018.trentinoaltoadige@pec.agenziariscossione.gov.it Toscana definizione2018.toscana@pec.agenziariscossione.gov.it
Umbria definizione2018.umbria@pec.agenziariscossione.gov.it
Veneto definizione2018.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it

Fonte: Agenzia delle entrate, Il sole 24 0re
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