Cosa sono gli integratori alimentari

Tradizionalmente si definivano gli integratori alimentari come i prodotti che, in particolari
condizioni, potevano essere aggiunti all’alimentazione abituale per fornire sostanze con valenza  di “nutriente”, quali vitamine, minerali e proteine, e formulati appositamente al fine di apportarne un quantitativo definito.

Integratori_alimentari_404[1]Il concetto di integratore alimentare però si è andato evolvendo ed ampliando nel tempo.
Oltre ai prodotti con vitamine e minerali, sono stati compresi nel concetto di “integratore o
complemento alimentare” prodotti appositamente formulati con finalità integrative, che
forniscono un apporto predefinito di altri fattori aventi un ruolo nella nutrizione, in quantità
significativa dal punto di vista nutrizionale e compatibile con una collocazione nel settore
alimentare.

La direttiva definisce gli integratori come “i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme “di dosaggio”, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, liquidi e polveri  destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari”.

Il Ministero della Salute pubblica sul portale (www.salute.gov.it ) delle linee guida circa i criteri  di composizione ed etichettatura. Nell’ambito di queste Linee guida, periodicamente sottoposte  ad aggiornamento, sono stati fissati per alcuni nutrienti i tenori massimi ammessi per dose  giornaliera.

Come riferimento per le vitamine e i minerali sono state considerate le Recomended
Dietary Allowance (RDA), (razioni giornaliere raccomandate di cui alla direttiva 2008/100/CE).
Con le quantità d’uso indicate in etichetta, i prodotti devono fornire un apporto giornaliero
minimo di vitamine e/o di minerali non inferiore al 15% dell’RDA.
Gli Integratori o complementi alimentari a base di piante o derivati (Botanicals) sono prodotti che  contengono sostanze o preparati vegetali, a volte sprovvisti di valenza nutrizionale, ma comunque  in grado di esercitare effetti fisiologici diretti a contribuire allo stato di benessere dell’organismo, favorendone le funzioni.
Gli ingredienti impiegabili negli integratori alimentari devono:

  • presentare una composizione compatibile con una azione fisiologica e non terapeutica;
  • poter dimostrare una storia di consumo significativo nel settore alimentare alla data del 15  maggio 1997, data di entrata in vigore del Regolamento (CE) 258/97, relativo ai novel food o nuovi alimenti. Bisogna infatti tenere presente che la legislazione alimentare comunitaria consente l’impiego solo di costituenti per i quali la tradizione di un uso “significativo” nella UE rappresenta un elemento sostanziale a favore della sicurezza d’uso;
  • fornire le necessarie garanzie in termini di sicurezza (in base a criteri di purezza, ai loro effetti, alla concentrazione dei principi attivi e alle eventuali associazioni).

Per quanto riguarda gli ingredienti vegetali, secondo quanto prevede il DM 9 luglio 2012, ai fini  di una corretta identificazione, le sostanze e i preparati vegetali devono essere definiti con il  nome comune della pianta seguito da quello botanico secondo il sistema binomiale (genere,  specie, varietà e autore) e dalla parte di pianta impiegata.

Questa categoria di prodotti, i Botanicals, merita una riflessione più approfondita, infatti i termini  “fitoterapico”, preparato erboristico o integratore con estratti vegetali definiscono prodotti con  caratteristiche spesso simili, utilizzati da una fascia sempre più ampia ed eterogenea della  popolazione, che solo oggi però stanno trovando uno status giuridico definito.

La classificazione si basa sull’effetto, distinguendo i prodotti a base di piante (o loro parti o
derivati) in relazione alla loro diversa finalità d’uso in:

  • prodotti destinati ad un impiego fitoterapico e quindi capaci di modificare, correggere o ripristinare funzioni organiche dell’uomo; tali preparati sono farmaci a tutti gli effetti,  assoggettati alla normativa che regolamenta i medicinali (oggi D. L.vo 24 aprile 2006, n.219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”);
  • prodotti dotati di effetti di tipo fisiologico, destinati quindi a favorire soltanto il normale  funzionamento dell’organismo nell’ambito del mantenimento dell’omeostasi; questi prodotti  ricadono nel campo degli integratori alimentari (D.L.vo 21 maggio 2004, 169).

Va anche evidenziato che la linea di demarcazione tra effetto fisiologico-salutistico ed effetto da  considerare terapeutico a volte non appare così netta.

Fonte Ministero dell’agricoltura

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