Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Attuazione dell’art. 4 della legge 13 maggio 2011 n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 e successive modifiche e integrazioni, concernente l’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome del 29 aprile 2010 relativo a “Linee guida applicative del Reg. n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

VISTO il regolamento (CE) N. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 1935/2004 e successive modifiche e integrazioni, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1580/2007;

VISTO il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

VISTA la legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, “Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione della direttiva n. 34/34/CE, n. 94/35/CE, n. 34/96/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE” e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo del 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del 18 aprile 2007 n. 76, “Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti”;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

CONSIDERATO che l’art. 4 della  citata legge n. 77/2011, stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli  di quarta gamma, nonché i requisiti qualitativi minimi, e le  informazioni che devono essere riportate sulle confezioni, a tutela del consuma

CONSIDERATO che i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma si presentano assimilabili ai prodotti ortofrutticoli freschi e che pertanto i consumatori si aspettano di avere le stesse informazioni al riguardo dell’origine, la cui indicazione rappresenta abituale parametro di riferimento;

VISTA la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE e della direttiva 2000/13/CE  con nota n. …..…;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del ………………. sulla proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA

Art. 1

Campo di applicazione 

1.In applicazione dell’art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, il presente decreto stabilisce:

a)      i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

b)     i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma;

c)      le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

Art. 2

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per

a)    Lavorazione: tutte le fasi del processo di preparazione del prodotto, comprendente selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva;

b)   Distribuzione: tutte le fasi della commercializzazione del prodotto, dalla immissione in commercio alla vendita della singola unità, ivi comprese in particolare le attività di carico, scarico, deposito ed esposizione per la vendita al consumatore finale.

  1. Ai fini del presente decreto si applicano altresì le pertinenti definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178 del 2002, le definizioni previste dal  regolamento (CE) n. 852 del 2004 e le definizioni previste dal  regolamento (CE) n. 882 del 2004, nonché la definizione di cui all’art. 2, lettera g, del regolamento (CE) n. 2073 del 2005.

Art. 3

Requisiti degli stabilimenti di lavorazione

  1. Gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere  registrati e rispondenti ai requisiti previsti dal  regolamento (CE) n. 852 del 2004, nonché a quelli indicati  all’allegato 1 del presente decreto.

Art. 4

Requisiti igienico-sanitari e requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono soddisfare i requisiti igienico- sanitari e i requisiti qualitativi minimi previsti dall’allegato 2 del presente decreto.

Art. 5

Controlli ufficiali di tipo sanitario

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882 del 2004, le autorità competenti per i controlli sanitari tengono conto dei programmi e delle procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP adottati dall’operatore del settore alimentare, in conformità di quanto indicato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852 del 2004.

Art. 6

Temperatura di distribuzione dei prodotti destinati al consumatore finale

  1. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a  8°C.

Art. 7

Aggiunta di ingredienti

  1. Ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma è consentita l’aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non superiore al 40%  in peso del prodotto finito.

Art. 8

Informazioni specifiche da riportare sulla confezione

  1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/92 e successive modifiche ed integrazioni, le confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono riportare anche le seguenti informazioni:

a)           in un punto evidente dell’etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

  1.                              i.     “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o
  2.                            ii.     “prodotto lavato e pronto da cuocere”.

Il termine “prodotto” può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso;

b)      le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere;

c)      la dicitura: “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C”;

d)     la dicitura: “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”. Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere senza l’apertura della confezione.

e)      l’indicazione del paese di origine o luogo di provenienza.

Se i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma presenti in una confezione provengono da uno o più Stati membri dell’Unione Europea o paesi terzi, il nome completo del paese di origine può essere sostituito da una delle seguenti diciture:

  1.                                 i.   miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell’U.E;
  2.                               ii.   miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi;
  3.                             iii.   miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell’U.E e dei paesi terzi.

L’indicazione del paese di origine o della dicitura sostitutiva è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana – altezza della minuscola “x”, come individuata nell’allegato 3 – è pari o superiore a 1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nei casi di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l’altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.

Art. 9 

Imballaggi 

  1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1935 del 2004, dai decreti ministeriali 21 marzo del 1973 del Ministro della Sanità, 18 aprile 2007 n. 76, del Ministro della Salute, gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere conformi al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni.
  1. A decorrere dal  [        ], per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo. 

Art. 10

Mutuo riconoscimento 

  1. Fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari di quarta gamma legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione dei diversi interessi pubblici coinvolti.

Art. 11

Entrata in vigore

  1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore.
  1. I prodotti etichettati o immessi in commercio, non conformi alle disposizioni del presente provvedimento, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
  1. Il termine massimo per lo smaltimento degli imballaggi e delle etichette non conformi alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, comma 2, è fissato in 12 mesi dalla data di applicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Il Ministro della Salute

Il Ministro dello sviluppo economico

 

ALLEGATO 1

Requisiti per gli stabilimenti di lavorazione.

La temperatura degli ambienti di lavorazione non deve superare i 14°C.

La temperatura delle celle di conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti deve essere inferiore agli 8°C, fatta eccezione per le materie prime che per loro natura possono essere conservate a temperature superiori.

ALLEGATO

Requisiti igienici e sanitari e requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

1. Requisiti igienici

Durante il processo di lavorazione i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere sottoposti ad almeno due cicli di lavaggio.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2073/05 e successive modifiche e integrazioni e dalla Determinazione della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 10 maggio 2007, i seguenti criteri costituiscono requisiti igienici dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma:

Microrganismi

Piano di campionamento

Limiti

Metodo d’analisi di riferimento

Fase a cui si applica il criterio

N

c

m

M

E. Coli

5

2

100 ufc/g

1000 ufc/g

ISO 16649-1 o 2

Processo di lavorazione

 

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionaria sottoposta a prova.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica del processo esaminato, che viene valutata:

a)      Soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m.

b)      Accettabile, se un massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m.

c)      Insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

  1. 2.      Requisiti sanitari

Nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2073/2005, Allegato 1 e successive modifiche e integrazioni, i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma pronti per il consumo, devono rispettare i seguenti requisiti sanitari:

Microrganismi

Piano di campionamento

Limiti

Metodo d’analisi di riferimento

Fase a cui si applica il criterio

N

c

m

M

Salmonella 5 0 Assente in 25g EN/ISO 6579 Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
Listeria monocytogenes 5 0 Assente in 25g1 EN/ISO 11290-1 Prima che gli alimenti non siano più sotto il controllo diretto dell’operatore del settore alimentare che li produce
5 0 100 ufc/g2 EN/ISO 11290-23 Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

 

[1] Questo criterio si applica ai prodotti prima che non siano più sotto il controllo diretto dell’operatore del settore alimentare che li produce, se questi non è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità.

2 Questo criterio si applica se il produttore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità. L’operatore può fissare durante il processo limiti intermedi sufficientemente bassi da garantire che il limite di 100 ufc/g non sia superato al termine del periodo di conservabilità.

3 1 ml di inoculo viene posto in una piastra Petri di 140 mm di diametro o su tre piastre Petri di 90 mm di diametro.

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionaria sottoposta a prova.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica del processo esaminato, che viene valutata:

  1. Soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m.
  2. Insoddisfacenti, se tutti i valori osservati sono superiori a m.
  1. 3.      Requisiti qualitativi

Con riferimento ai requisiti qualitativi minimi  di cui al regolamento (UE) n. 543/2011, per quanto applicabili ai prodotti di quarta gamma, sono ammessi leggeri difetti, a condizione che essi non pregiudichino l’aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto di quarta gamma.

 

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