Il sostegno accoppiato è concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro europeo in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.
La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 all’’articolo 53, paragrafo 2, lettera b) al 12 per cento.
Il sostegno accoppiato è destinato, in base alle scelte sell’Italia a 10 settori produttivi e a 17 misure di intervento. La maggior parte delle risorse è destinata alla zootecnia (211,9 milioni di euro, pari al 49,3%) e distribuita tra i seguenti settori: vacche da latte, bufale, vacche nutrici, bovini macellati a 12-24 mesi, e ovicaprini.
Il sostegno ai seminativi (147,0 milioni di euro, pari al 34%) interessa sette colture: riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro (centro-sud), soia (nord), proteaginose (centro), leguminose da granella (sud).
All’olivicoltura è destinato un plafond di 70,4 milioni di euro (16,4% delle risorse)
Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi
Il sostegno accoppiato è concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.
Ecco l’entità dell’aiuto settore zootecnico
Per i seminativi Intensità aiuto a superficie
Fonte: Ministero Politiche agricole – Commissione Europea Regolamento (UE) n. 1307/2013