Per partecipare al bando insediamento in agricoltura della Regione Siciliana è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- Età: il beneficiario deve avere un’età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti.
- Formazione o competenza professionale: il beneficiario deve possedere un’adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. Se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, tale requisito deve essere soddisfatto entro la data di conclusione del piano aziendale e comunque entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.
- Piano aziendale: la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale (PA) per lo sviluppo dell’attività agricola. Il PA deve inquadrare la situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l’utilizzo delle ICT e i mercati target.
- Insediamento: il beneficiario deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda. Il beneficiario può essere già capo azienda di una impresa agricola e deve essersi insediato da meno di 12 mesi decorrenti dalla data del 15/10/2023.
- Azienda: l’azienda in cui si insedia il beneficiario non deve derivare da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà di parenti o affini entro il 2° grado o da una suddivisione di una società in cui siano presenti, in qualità di soci e/o amministratori, parenti o affini entro il 1° grado.
- Non beneficiare del premio di primo insediamento: il beneficiario non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell’ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.
- Non essere insediato in aziende finanziate: il giovane agricoltore, individualmente o come società, non deve essere insediato in aziende oggetto di insediamento finanziate, con provvedimento di concessione, ai sensi della Misura 6.1 del PSR 2014-2022.
- Non essere insediato con più giovani agricoltori: non sono ammessi insediamenti multipli di più giovani agricoltori.
- Non essere sostituito: non è ammesso, in nessun caso, il subentro di un altro giovane agricoltore diverso dal soggetto che ha presentato la domanda di sostegno.
- Non avere in corso altri progetti di finanziamento: non sono ammessi in nessun caso coloro i quali hanno già in corso progetti di finanziamento per la medesima finalità e non hanno ancora completato il progetto di primo insediamento.
In particolare, sono due i requisiti meritano un’attenzione particolare.
Il primo requisito è quello che prevede che l’azienda in cui si insedia il beneficiario non deve derivare da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà di parenti o affini entro il 2° grado o da una suddivisione di una società in cui siano presenti, in qualità di soci e/o amministratori, parenti o affini entro il 1° grado.
Tale requisito è volto a garantire che l’insediamento del giovane agricoltore sia effettivamente un nuovo inizio, e non una mera continuazione dell’attività svolta da parenti o affini.
Il secondo requisito prevede che il beneficiario non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell’ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria. Tale requisito è volto a evitare che il beneficiario possa beneficiare del contributo pubblico più volte.
Inoltre, è importante notare che i due requisiti si applicano anche alle società in cui si insedia il giovane agricoltore. In particolare, nella compagine societaria non possono far parte parenti o affini entro il secondo grado e gli affini entro il primo.
I soggetti che hanno ceduto, anche in parte, l’azienda in cui si insedia il giovane agricoltore non possono far parte, in nessun caso, della compagine societaria.
Ad insediamento avvenuto da parte del giovane agricoltore, il soggetto/i soggetti concedenti con rapporto di parentela diretta fino al secondo grado o affinità entro il primo grado non dovranno più esercitare alcuna attività agricola.