Per aprire e gestire un agriturismo occorre fare riferimento alla normativa vigente (n. 96 del 20 febbraio 2006), tuttavia le singole Regioni intervengono adattando la normativa al cotesto territoriale.
Può svolgere l’attività agrituristica un imprenditore agricolo (articolo 2135 del Codice Civile) che utilizzare la propria azienda in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali.
Per attività agrituristica si intende:
- dare ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, ivi compresi a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche tramite convenzioni con enti locali per valorizzare territorio e patrimonio rurale.
L’attività può essere svolta in forma di impresa individuale o societaria, in cui almeno uno dei soci deve avere la qualifica di imprenditore agricolo. Per aprire un agriturismo è necessario aprire Partita IVA compilando il modello AA9/12 (impresa individuale) o AA7/10 (contribuenti diversi dalle persone fisiche). Il codice attività da usare è 55.20.52.
Nel caso si preveda un volume d’affari annuo superiore a 7mila euro è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio.
Occorre richiedere nulla osta all’Ispettorato Provinciale Agricoltura di competenza
L’avvio dell’attività di agriturismo, da parte di soggetti già in possesso di nulla osta agrituristico rilasciato dal competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura può essere effettuato immediatamente dopo la presentazione di una richiesta di SCIA
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività è necessario anche presentare la SCIA al comune di competenza.
Siccome si tratta di attività connessa la condizione è che la coltivazione del fondo abbia la prevalenza.
In Sicilia ad esempio l’attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e/o di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l’azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata.
Per l’attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell’idoneità dei locali, cucina compresa, è sufficiente il requisito di abitabilità ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Legge Nazionale n. 96 del 2006;
Per la somministrazione di pasti in un numero massimo di dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, è autorizzata, per la loro preparazione, l’uso della cucina domestica garantendo le procedure dell’HCCP ai fini della sicurezza alimentare.
Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, gli edifici destinati ad attività agrituristiche dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal decreto del Ministro lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e dalla circolare Ministero lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669, con la possibilità di avvalersi della deroga di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001.
In particolare, ogni struttura ricettiva deve disporre di almeno n. 1 stanze con caratteristiche di accessibilità per i diversamente abili, per massimo di 10 stanze da letto . In presenza di un numero massimo di 40 stanze o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
Le piscine dell’azienda agrituristica , a disposizione esclusiva dei soli ospiti che usufruiscono dei servizi autorizzati dal nulla osta, sono classificate private ad uso collettivo e non necessitano della presenza dell’assistente bagnante.
Tuttavia, l’operatore agrituristico deve individuare una persona fisica responsabile della gestione della piscina, riscontrabile in apposito registro, gli orari di funzionamento della stessa e adottare i necessari accorgimenti, per impedire l’accesso negli orari di chiusura.
L’attività agrituristica può essere svolta per l’intero anno solare o per periodi più brevi, ma non inferiori a novanta giorni l’anno.
L’attività di agri-campeggio, cosi come previsto dalla L.R. 25 /94 art.2 lettera b e dalla Legge Nazionale n. 96 2006 art. 2 3° comma lettera a, può essere effettuata in posti tenda e in strutture precarie e movibili quali roulotte, bungalow, autocaravan, case mobili.
I titolari di attività di agriturismo possono offrire, a titolo gratuito e limitatamente ai propri ospiti, il servizio di trasferimento alla propria struttura per e da aeroporto, porto, stazioni ferroviarie e fermate autobus.
Sono considerati servizi annessi all’agriturismo anche i servizi per il benessere della persona quali centro benessere, beauty farm, ippoterapia.
I servizi di cui il precedente comma devono essere basati prevalentemente sull’impiego di prodotti naturali propri o locali e devono essere erogati ai soli ospiti.
Negli agriturismi i pasti devono essere preparati esclusivamente con prodotti agricoli propri e/o prodotti nell’ambito del territorio della Regione di appartenenza.
La disciplina fiscale applicabile all’attività agrituristica non è quella per le attività agricole (art. 32, comma 2 del Tuir) visto che l’agriturismo produce reddito di impresa.
Il legislatore ha introdotto un regime fiscale ad hoc (articolo 5, commi 1 e 2, della Legge n. 413/1991) che prevede:
- imposte dirette: determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi il coefficiente del 25%;
- IVA: riduzione del 50% per operazioni imponibili (è necessario l’applicazione separata dell’IVA per l’attività agricola e quella agrituristica).
Il contribuente può rinunciare al regime forfettario optando per quello ordinario.
Chi svolge attività agrituristica deve effettuare:
- Comunicazione annuale dati IVA e Dichiarazione IVA;
- Modello 770 (per ritenute durante il periodo d’imposta);
- Modello Unico;
- Modello IRAP.
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La misura del PSR 2014 -2020 che finanzia tale tipologia di iniziativa è la 6.4.
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Fonte: Regione Lazio, Regione Sicilia, Politiche Agricole, CCIAA, PMI.IT
Elaborazione a cura di Finanziamenti in Agricoltura