A decorrere dalla campagna di coltivazione 2017/2018, il settore della coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.) è stato disciplinato dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017.
Le varietà di canapa che la legge n. 242 del 2016 consente di coltivare sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 242 del 2016, rubricato Liceità della coltivazione, la coltivazione di tali varietà è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta, invece, per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo, di seguito THC, per gli usi consentiti dalla legge.
La legge citata riguarda:
a) la disciplina della coltivazione e della trasformazione;
b) l’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
d) la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
Quanto ai possibili usi del prodotto derivante dalla coltivazione, l’articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 specifica che dalla canapa si possono ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
Il coltivatore ha l’obbligo di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi nonché le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente, come stabilito all’articolo 3, rubricato Obblighi del coltivatore.
Il tenore di THC delle varietà coltivate non deve superare il limite totale dello 0,2 per cento, in rapporto peso-peso secondo metodica ufficiale, ai fini del diritto all’aiuto nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola, conformemente a quanto stabilito dalla normativa europea e, in particolare, dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento, cosi come modificato dal Regolamento delegato n. 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017.
Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, all’articolo 189, riguardante le importazioni di canapa, disciplina le condizioni che devono essere soddisfatte per poter importare nell’Unione europea i prodotti della canapa.
Il richiamato Regolamento, ai fini dell’importazione, fissa allo 0,2 per cento il tenore massimo di THC della canapa greggia, di cui al codice NC 5302 10 00, dei semi di varietà di canapa destinati alla semina di cui al codice NC ex 1207 99 20, nonché dei semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, che possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
Ai fini della coltivazione, devono essere rispettati i limiti di THC riportati all’articolo 4, comma 5, della legge n. 242 del 2016, rubricato Controlli e sanzioni.
Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla legge n. 242 del 2016.
Si precisa altresì che, in caso venga accertato che il contenuto di THC sia superiore al limite dello 0,6 per cento, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.
Per quanto riguarda, in particolare, le coltivazioni destinate al florovivaismo, si specifica che:
1. È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato.
2. Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.
3. Secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione.
4. La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.
5. L’attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
6. Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.
Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito dell’articolo 2, comma 2, lettera g), rubricato, Liceità della coltivazione, ossia nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.
Fonte: Circolare del 22 maggio 2018 del Ministero delle Politiche Agroalimentari
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