Tutti gli stabilimenti che operano nel settore degli alimenti e che intendono essere autorizzati ad esportare verso alcuni Paesi terzi dovranno presentare apposita istanza effettuata dal responsabile dello stabilimento separatamente per ciascun Paese terzo verso il quale si intende esportare.
La domanda deve essere presentata in conformità alle procedure specifiche previste per il singolo Paese terzo e corredata dalla documentazione richiesta per ciascun Paese terzo.
Si precisa che la domanda dovrà essere corredata dal parere del veterinario della ASL competente, il quale dovrà accertarne il rispetto dei requisiti richiesti dalla procedura per il singolo Paese terzo e dovrà sottoscrivere l’attestazione dell’applicazione delle procedure di sanificazione e delle procedure HACCP, in conformità a quanto indicato nella nota ministeriale 33585/P del 23 novembre 2009 (allegati 2 e 3).
Inoltre, con nota ministeriale 8842/P del 24 marzo 2011 sono state fornite ulteriori precisazioni sulla modalità di inoltro delle domande e sulla compilazione del verbale di sopralluogo da parte del competente servizio della ASL.
Tale certificazione dovrà essere documentata mediante la predisposizione di un verbale di sopralluogo, dal quale risulti inequivocabilmente l’accertamento di quanto attestato dal Veterinario ufficiale, in maniera puntuale per quanto concerne i requisiti di igiene e sanificazione delle superfici e le procedure di HACCP.
Le domande devono procedere sempre attraverso la ASL e la Regione di appartenenza dello stabilimento.
Se previsto il sopralluogo ministeriale, per ciascuna domanda dovrà essere documentato il pagamento della tariffa ai sensi del D. Lgs.194/2008.
Laddove le procedure specifiche del Paese terzo prevedono indicazioni relative al pagamento di tariffe, queste si devono intendere sostituite da quella prevista ai sensi del citato decreto legislativo e si applica limitatamente al caso in cui si debba procedere a sopralluogo ministeriale.
Le domande presentate in modo difforme dalla procedura sopra indicata saranno respinte.
Per quanto concerne l’esportazione verso Paesi per i quali non sono disponibili liste, il requisito per l’esportazione rimane limitato alla certificazione veterinaria, secondo il modello pubblicato nell’area tematica Veterinaria internazionale.
Laddove non sia disponibile un modello di certificato e non vi siano liste stabilite sulla base di accordi, nelle more di un eventuale avvio di trattative per il raggiungimento di un accordo, che deve essere richiesto all’Ufficio dei Rapporti internazionali e sulla base di un interesse generale del nostro Paese, le aziende possono procedere ad acquisire le informazioni relative ai requisiti sanitari richiesti dalle Autorità del Paese terzo, attraverso i loro interlocutori commerciali per sottoporli alla verifica della ASL, ai fini di una emissione di certificazione qualora i requisiti possano essere sottoscritti.
Nel caso in cui le richieste del Paese terzo facciano riferimento a un’attestazione di libera vendita del prodotto sul territorio Comunitario, questo può essere certificato dal competente Servizio della ASL, sulla base della propria attività di controllo ordinaria svolta negli stabilimenti registrati ai sensi del Regolamento CE 852/2004 o riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/2004.
Fonte: Ministero della Sanità