Il decreto legge 6 novembre 2021 n 152 con entrata in vigore del 07/11/2021 all’art. 45 sancisce la possibilità di compensazione dei pagamenti degli aiuti o premi comunitari, ad esempio queli percepiti con la PAC, per il bio, con i contributi INPS dovuti fino a copertura degli interessi e delle sanzioni maturate.
Pertanto gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali.
Ecco cose dice la norma Art 45
In sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, gia’ scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.
A tale fine, l’istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura , a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’istituto previdenziale.