Un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, gli intermediari dell’innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale quali definite nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale ente svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi delle attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza su tale ente, ad esempio in qualità di azionisti o soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.