I novel food, cioè i nuovi alimenti o i nuovi ingredienti alimentari, disciplinati dalla legislazione alimentare comunitaria con il Regolamento (CE) 258/97, sono tutti quei prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo “significativo” al 15 maggio 1997 all’interno dell’Unione Europea (UE), data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Nell’ottica del legislatore il consumo pregresso e significativo di un alimento che non ha fatto emergere effetti sfavorevoli rappresenta una prova di sicurezza.
Quindi in assenza di tale requisito è necessario accertare la sicurezza attraverso l’applicazione del regolamento, anche se gli alimenti e/o ingredienti alimentari sono già in commercio al di fuori dell’UE.
Questa norma possiede il duplice aspetto di non consentire da una parte la commercializzazione “tout court” di prodotti e sostanze alimentari privi di storia di consumo sicuro a livello comunitario, e dall’altro, di offrire comunque la possibilità di immettere il “novel food” sul mercato comunitario, previa autorizzazione.
Ai sensi del Reg. 258/97, i “novel food” devono ricadere in una delle seguenti categorie:
- prodotti o ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata
- prodotti o ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, funghi o alghe
- prodotti o ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali
- prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, che comporta nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.
Fonte:
DOTT.SSA CLAUDIA GUARALDI U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA VALDAGNO (VI)