Credito di imposta del 40% per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che investono in commercio elettronico ed infrastrutture informatiche

Nell’ambito degli interventi per il sostegno del Made In Italy le imprese agricole, singole ed associate, della pesca e dell’acquacoltura che decidono di investire in infrastrutture informatiche e nel commercio elettronico (e-commerce) possono ottenere un credito di imposta fino a € 50. 000.Ma vediamo cosa dice la LEGGE 11 agosto 2014, n. 116  Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2014

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1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi,  è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio

Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nel limite di 500.000 curo per l’anno 2014, di 2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 1 milione di euro per l’anno 2016.

Non sono ancora disponibili le disposizioni attuative.

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