In Italia qualsiasi prodotto a base di cannabis con THC non superiore allo 0,5% sarà legale.

CBD,THC,CBC,CBN,CBG,THCV Natural Cannabinoids in Cannabis.VectorIl commercio di canapa con un livello di Thc uguale o al di sotto dello 0,5% è sostanza non psicoattiva. Può essere commercializzata biomassa e  preparati al Cbd e Cbn.
Dopo quasi tre anni, il settore si libera da problemi legali e da sequestri continui.

Dal 1° gennaio 2020  sarà liberalizzata la vendita di tutte le parti della pianta in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizatta a fini industriali, commerciali ed energetici, purchè il contenuto di Thc nella biomassa non sia superiore allo 0,5 per cento (oltre la quale scatta la definizione di stupefacente).

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Il contesto di operatività della legge 242 sarà allargato alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine.

Il valore della cannabis in Italia è stimato tra 7,2 miliardi e 30 miliardi di euro.

Negli ultimi anni la confusione legislativa in Italia ha determinato un forte assalto di investitori esteri, forti delle loro autorizzazioni alla produzione ed immissione in commercio, soprattutto canadesi, che in Italia hanno intuito grandi opportunità di business e molte di queste società attive nella produzione e nella commercializzazione di prodotti  a base di cannabis  sono quotate in Borsa.

La Cannabis sativa con THC non superiore allo 0,5% sarà sottoposta ad una imposizione fiscale pari a 12 euro per tonnellata per punto di percentuale di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa. A pagare la tassa sarà chi produrrà i prodotti e chi eventualmente li importerà da altri paesi Ue.

I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta.

L’imposta è applicata con le seguenti modalità:
a) l’imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l’aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l’immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell’imposta è:
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea;

c) l’immissione nel mercato si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all’atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, all’atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione;
3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all’atto della loro constatazione.

Si ricorda che il preparato, a seconda la destinazione d’uso, è soggetta alla norma, alle buone pratiche di fabbricazione e alla disciplina di immissione in commercio.

Si attende il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che disciplina le modalità di applicazione.

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Data: 13 dicembre 2019
Fonte: Senato della Repubblica, Sole 24 ore, Corriere della sera, Today.it, Bartolomeo Uccio Pazienza
 
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