Oggi, a differenza del passato, l’agricoltura è considerata attività d’impresa e da qui nasce la figura dell’imprenditore agricolo.
L’imprenditore agricolo ha un proprio impianto normativo che si aggiunge a quello proprio dell’imprenditore in generale.
Definizione di imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo, in senso ampio, è colui che svolge attività di impresa in ambito agricolo.
L’articolo 2135 del Codice civile lo definisce con colui che esercita le seguenti attività: coltivazione del fondo (attività agricola), silvicoltura (attività agricola), allevamento (attività agricola) e attività connesse a una delle precedenti (attività connessa oggi multifunzionalità: agriturismo, fattoria didattica, fruizione beni ambientali e forestali, biomasse, energia, etc).
Definizione di imprenditore agricolo professionale IAP
L’imprenditore agricolo professionale (Iap) è colui che coniuga tre caratteristiche fondamentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, integrato dal decreto legislativo n.101 del 27 maggio 2005:
1) possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
2) dedica all’attività agricola la prevalenza del proprio tempo lavorativo;
3) ricava da tale attività la prevalenza del proprio reddito;
con parole semplici è un imprenditore che prevalentemente (51% del tempo, del reddito e ci mette le conoscenze) svolge l’attività agricola.
Contributi e Agevolazioni fiscali – tributari IAP (imprenditore agricolo professionale)
Lo Iap può usufruire di particolari agevolazioni nello svolgimento dell’attività d’impresa in ambito agricolo, in termini di aiuti pubblici, nonché di benefici tributari e fiscali mentre un imprenditore agricolo privo della qualifica Iap, in quanto assimilato a un imprenditore di altri settori, non può beneficiare di aiuti e agevolazioni per il settore agricolo.
Chi sono gli IAP (imprenditori agricoli professionali)?
Rientrano tra gli imprenditori agricoli professionali le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, le cooperative agricole, le associazioni professionali di imprenditori agricoli, e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
Le attività connesse (agriturismo, bioenergie, fruizione beni ambientali, fattorie didattiche, parco giochi, somministrazione di bevande e pasti, etc) sono consentite ma non devono prevalere rispetto all’attività agricola principale.
Fonte: informatore agrario