La diversificazione dell’attività agricola è un processo volto a creare e sviluppare attività extra-agricole all’interno delle aziende agricole. L’obiettivo è quello di incrementare il reddito delle famiglie agricole e migliorare l’attrattività delle aree rurali, contrastando così lo spopolamento delle stesse.
Rientrano in questa tipologia di attività:
- Agriturismo
- Agricoltura sociale
- Attività educative/didattiche
- Trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell’Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.
Per accedere ai finanziamenti previsti per la diversificazione dell’attività, le aziende agricole devono rispettare specifici requisiti, tra cui:
- Essere imprenditori agricoli, singoli o associati, con esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.
- Gli investimenti devono essere finalizzati alle attività specifiche indicate nell’intervento.
- Le attività di trasformazione dei prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti per il 60% dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali del beneficiario.
- Gli interventi devono ricadere all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa.
I progetti di diversificazione dell’attività agricola possono comprendere i seguenti interventi ammissibili:
- Ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti.
- Realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici strettamente necessari all’attività.
- Opere e attrezzature connesse alle attività da realizzare.
- Sistemi per il risparmio idrico, energetico e per la razionale gestione dei rifiuti.
- Spese generali.
Non sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti e spese:
- Acquisto di materiali o attrezzature usati.
- Acquisto di terreni.
- Acquisto di beni immobili.
- Investimenti relativi ad attività non ammissibili.
- Spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della stessa, ma prima della concessione del finanziamento.
Fonte Piano Strategico della Pac