Legge 141/2015 in materia di Agricoltura Sociale

agricoltura socialeDisposizioni in materia di agricoltura sociale

Art. 1.
(Finalità).
      1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2.
(Definizioni).
      1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:

1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-nido e agri-asilo);

2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale, finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.
3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole, sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione dell’agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra le diverse imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.

Art. 3.
(Riconoscimento degli operatori).
      1. Al fine di favorire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell’agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell’articolo 7. Le imprese riconosciute sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l’adeguamento ai prescritti requisiti.

3. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).
      1. Gli operatori dell’agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell’agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

Art. 5.
(Locali per l’esercizio delle attività
di agricoltura sociale).
      1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2 mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni promuovono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell’esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 6.
(Interventi di sostegno).
      1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale.
2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
3. Nell’ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. All’articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».

5. Con apposito decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l’accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all’articolo 2.
6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell’agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all’articolo 2.

Art. 7.
(Istituzione dell’Osservatorio sull’agricoltura sociale).
      1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione

di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all’inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L’Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni in materia di agricoltura sociale.
3. L’Osservatorio è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,

designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell’ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell’agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all’ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione, nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

4. L’Osservatorio, per l’espletamento dei compiti ad esso attribuiti, può avvalersi del supporto di esperti qualificati nel settore dell’agricoltura sociale.
5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio. I componenti dell’Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.

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