Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’Agriturismo
Per avviare un’attività agrituristica, è necessario presentare una SCIA in modalità telematica presso il SUAP del Comune in cui si trovano gli immobili destinati a tale attività. Questa comunicazione è obbligatoria in conformità all’articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e costituisce un adempimento richiesto dalla legge regionale 26 marzo 2010, n. 3.
L’esercizio dell’attività agrituristica richiede il possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti stabiliti dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) Conformità alle norme antincendio;
c) Rispetto dei requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
La SCIA deve attestare il possesso di questi requisiti ed essere accompagnata dalla relazione di un tecnico agricolo abilitato o di un centro autorizzato di assistenza agricola.
Questa relazione deve descrivere le caratteristiche tecniche ed economiche dell’azienda agricola in cui si svolgeranno le attività agrituristiche.
Sospensione e Cessazione dell’Attività Agrituristica
Se si avvia un’attività agrituristica senza presentare la SCIA, è obbligatorio interrompere l’attività stessa.
In caso di mancata conformità a una o più condizioni che hanno permesso l’esercizio dell’attività, il Comune può assegnare un termine per ripristinare tali condizioni.
Se il termine non viene rispettato, l’attività può essere sospesa per un massimo di sessanta giorni. Se le condizioni non vengono ripristinate durante il periodo di sospensione, l’attività deve cessare.
La sospensione temporanea e la cessazione volontaria dell’attività devono essere comunicate.
Riserva di Denominazione e Classificazione delle Aziende Agrituristiche
Il termine “agriturismo” e i suoi derivati possono essere utilizzati solo dagli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche. La classificazione delle aziende agrituristiche è regolamentata secondo le leggi e i decreti ministeriali.
La classificazione deve essere rinnovata ogni tre anni per allinearsi alla scadenza del nulla osta. Gli ispettorati possono concedere proroghe per allineare le scadenze.
Obblighi, Divieti, Vigilanza e Sanzioni
Gli imprenditori agricoli che gestiscono attività agrituristiche devono rispettare vari obblighi, tra cui l’esposizione del segno distintivo della classe assegnata e la comunicazione dei prezzi al pubblico.
La violazione di questi obblighi può comportare sanzioni.
Funzioni di Vigilanza e Controllo
La vigilanza sulle attività agrituristiche è di competenza dei Comuni per quanto riguarda i requisiti soggettivi e tecnico-edilizi delle imprese agricole iscritte nell’elenco.
Il Dipartimento regionale dell’agricoltura si occupa della vigilanza sui requisiti oggettivi e sui beneficiari di finanziamenti.
La cooperazione tra il Dipartimento e i Comuni è essenziale per garantire la conformità delle attività agrituristiche alle normative.
Efficacia delle Disposizioni Regionali Precedenti
Le disposizioni regionali precedenti sono decadute, inclusa qualsiasi disposizione basata sulla legge regionale 9 giugno 1994.
Fonte: Regione Siciliana Assessorato Agricoltura