Si chiama “Resto al Sud”, la nuova misura che sarà gestita da Invitalia per incentivare i giovani all’avvio di attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.
Decreto attuativo entro 30 giorni
Il provvedimento, varato con decreto legge n.91 del 20 giugno 2017, è rivolto agli imprenditori under 35 residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
I particolari sulla concessione degli incentivi e sulle modalità di ammissibilità saranno contenuti nell’apposito decreto attuativo a firma del ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, previsto entro 30 giorni dalla legge di conversione del provvedimento governativo istitutivo.
Quest’ultimo, varato per favorire la crescita economica delle imprese del Mezzogiorno, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 1.250 milioni di euro, a valere sul Fondo Sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020).
Dopo il via libera contenuto nel decreto ministeriale di attuazione sarà possibile presentare le domande di accesso ai finanziamenti, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, direttamente sul sito di Invitalia – soggetto gestore della misura per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri – che valuterà il progetto proposto entro 60 giorni. L’Agenzia per l’attrazione degli investimenti provvederà alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica della proposta progettuale.
L’incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 35 per cento e il restante 65 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto.
Fonte: Invitalia – Gazzetta Ufficiale
di seguito si riporta il provvedimento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intensificare
gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico
e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del
Paese;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre nuovi
strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale
delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l’individuazione di
misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonche’ nuovi
strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti
amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle
regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre nuovi
strumenti sperimentali volti a consentire l’efficienza e la
trasparenza dell’azione amministrativa in favore degli enti
territoriali delle regioni del Mezzogiorno;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di
prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare per
le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in
favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del
Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell’interno, dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, per
gli affari regionali, della giustizia e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata
«Resto al Sud»
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera
CIPE di cui al comma 17 e’ attivata una misura denominata: «Resto al
Sud».
2. La misura e’ rivolta ai soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i
35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento
della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza
entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito
dell’istruttoria di cui al comma 5;
b) non risultino gia’ beneficiari, nell’ultimo triennio, di
ulteriori misure a livello nazionale a favore
dell’autoimprenditorialita’.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di
accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al
progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul
sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera
come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del
Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le
modalita’ stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti
dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell’uno per cento
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
4. Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le Universita’, previa comunicazione al
soggetto gestore di cui al comma 3, possono fornire, a titolo
gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di
sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2.
Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all’articolo 1,
comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere i
medesimi servizi di cui al periodo precedente, anche previo
accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3. Le
pubbliche Amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo
precedente nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri della
finanza pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa
istruttoria, valutando anche la sostenibilita’ tecnico-economica del
progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ad
esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni
documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola
volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad
esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al
comma 2 che siano gia’ costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del
positivo esito dell’istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a)
impresa individuale; b) societa’, ivi incluse le societa’
cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la
residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del
finanziamento e le imprese e le societa’ di cui al presente comma
devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e
operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo
di 40 mila euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da piu’
soggetti gia’ costituiti o che intendano costituirsi in forma
societaria, ivi incluse le societa’ cooperative, l’importo massimo
del finanziamento erogabile e’ pari a 40 mila euro per ciascun socio,
che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare
massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de
minimis.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi’
articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal
soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da
istituti di credito in base alle modalita’ definite dalla convenzione
di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente e’
rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del
finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e
usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui
al comma 9.
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del
prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti
di credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al
comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli
istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, e’ istituita una sezione
specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e
medie imprese (PMI), di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e’ trasferita quota
parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo
precedente definisce altresi’ i criteri e le modalita’ di accesso
alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di
garanzia per le PMI.
10. Sono finanziate le attivita’ imprenditoriali relative a
produzione di beni nei settori dell’artigianato e dell’industria,
ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal
finanziamento le attivita’ libero professionali e del commercio ad
eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attivita’ di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati
per spese relative alla progettazione, alle consulenze e
all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese
individuali e delle societa’, nonche’ agli organi di gestione e di
controllo delle societa’ stesse. Le imprese e le societa’ possono
aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del
personale dipendente.
12. Le societa’ di cui al comma 6, lettera b), possono essere
costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di
cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella
compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e
non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno
degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
13. L’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e’
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al
comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto
dell’investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia,
al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della
misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell’attivita’ di impresa. In
caso di societa’ di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le
azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2,
non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del
finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate
e sottoscritte.
14. Le modalita’ di corresponsione del contributo a fondo perduto e
del contributo in conto interessi, nonche’ i casi e le modalita’ per
l’escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al
comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono
definite da apposita convenzione che Invitalia e’ autorizzata a
stipulare con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di
dettaglio per l’ammissibilita’ alla misura, le modalita’ di
attuazione della stessa nonche’ le modalita’ di accreditamento dei
soggetti di cui al comma 4 e le modalita’ di controllo e monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi’ i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.
16. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’attuazione del presente
articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione – programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per
un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa
rimodulazione delle assegnazioni gia’ disposte con apposita delibera
del CIPE, nonche’ eventuale riprogrammazione delle annualita’ del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 23, comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in
importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l’anno 2017;
280 milioni di euro per l’anno 2018; 462 milioni di euro per l’anno
2019; 308,5 milioni di euro per l’anno 2020; 92 milioni di euro per
l’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18 milioni di euro
per l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024; 17 milioni di
euro per l’anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al
comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, le risorse per
l’attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16,
individuando la ripartizione in annualita’ e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8,
lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale
di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle
misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad
Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.