Con il Decreto 17 marzo 2020 “Cura Italia” G.U. 70 del 17 marzo 2020 in oggetto, è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia il suddetto Decreto ha disposto per i soggetti titolari di mutui/finanziamenti (ovvero microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia) il diritto di chiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti, sino al 30 settembre 2020.
La richiesta di sospensione potrà riguardare senza oneri aggiuntivi per il mutuatario:
1) l’intera rata (quota interessi e quota capitale) ovvero
2) la sola quota capitale
A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Le garanzie in favore del Mediocredito Centrale S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 1):
il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione.
In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per una durata che sarà definita dalla Banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
Qualora si scelga l’opzione 2):
gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.
La sospensione non comporta: – l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria; – la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo; – la richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento.
La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.
In mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente tempestivamente.
Riepilogo
Requisti
- essere una Micro, Piccola o Media Impresa
- aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID 19
Cosa fare per richiedere la sospensione?
1. scarica il modulo (Clicca qui)
2. il legale rappresentante compila il modulo e lo sottoscrive:
- con firma digitale
oppure
- se non sei in possesso di firma digitale, puoi sottoscrivere il modulo con firma olografa, scannerizzarlo in formato PDF unitamente al tuo documento di identità in corso di validità
3. invia il modulo via mail con oggetto “comunicazione di adesione alla sospensione rate per emergenza COVID 19” a monitoraggio.covid19@postacertificata.mcc.it
Qualora il finanziamento sia assistito da fideiussioni o garanzie inserire i riferimenti- nome, indirizzo, del fideiussore e/o Garante nell’apposita casella del modulo di richiesta.
In caso di modulo sottoscritto con firma olografa, successivamente e al più presto, invia per raccomandata A/R gli originali a Mediocredito Centrale, Viale America 351 – 00144 – Roma.
“Informativa alla Clientela” messa a disposizione dal Mediocredito Centrale S.p.A. mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.mcc.it)
Fonte: Medio Credito Centrale 30/03/2020