La vendita diretta è la vendita, da parte del produttore agricolo, dei propri prodotti direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.
La vendita diretta, in quanto consente all’agricoltore di valorizzare al meglio la propria produzione, è considerata parte delle normali attività degli imprenditori agricoli, e non è quindi soggetta ai vari requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentari (non serve una licenza, non ci sono vincoli che riguardano gli orari di apertura, ecc.).
Dal momento però che si vendono prodotti alimentari, anche la vendita diretta deve rispettare tutti gli obblighi in materia igienico-sanitaria. Ci sono alcuni vincoli che devono essere rispettati perché l’attività di vendita di un produttore agricolo possa beneficiare delle agevolazioni autorizzative e fiscali della vendita diretta.
Il D.Lgs 228/2001, art. 4, che pone le basi per tali agevolazioni, stabilisce infatti che:
“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità” […]
“La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa” […]
“Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114”
Quindi:
- per vendere direttamente al dettaglio il proprio prodotto, occorre essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese;
- la vendita può essere effettuata sia da agricoltori singoli sia da agricoltori associati;
- si possono vendere anche prodotti trasformati in azienda (es. frutta a pezzetti, insalate pronte, formaggi, carne macellata, etc.);
gli agricoltori che effettuano la vendita diretta non sono obbligati a rispettare le norme previste dal decreto legislativo 114/1998, ossia le regole stabilite per le normali attività commerciali.
Ad esempio, gli agricoltori che vendono i propri prodotti non sono obbligati ad avere i requisiti normalmente richiesti per chi apre un’attività commerciale nel settore alimentare (es. aver frequentato un corso professionale per il commercio alimentare o aver lavorato almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio nel settore della distribuzione alimentare).
Chi può svolgere la vendita diretta?
- imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, che vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo;
- società agricole che vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo; società cooperative formate da imprenditori agricoli, che vendono prodotti in prevalenza dei propri soci;
- società di persone o società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che hanno come attività esclusiva la trasformazione/manipolazione e vendita di prodotti ceduti dai soci;
- enti o associazioni che vendono prodotti agricoli.
Occorre in tutti i casi soddisfare due condizioni:
la prima è una condizione che riguarda il tipo di soggetto: deve essere un soggetto qualificabile come imprenditore agricolo, in quanto svolge in forma di impresa l’attività principale di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di silvicoltura;
la seconda è una condizione che riguarda la provenienza dei prodotti agricoli: le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione devono riguardare i prodotti che provengono prevalentemente (51%) dall’attività agricola principale (propria o dei soci).
Fonte Ismea