Quali sono i requisiti igienico-sanitari per la vendita diretta?
Tutte le attività di confezionamento, trasformazione e vendita dei prodotti alimentari sono soggette alla normativa sanitaria – e quindi ad autorizzazione sanitaria comunale.
Questo requisito si applica anche alla vendita diretta, che deve quindi rispettare il “pacchetto igiene”, ovvero i regolamenti comunitari che hanno ridisegnato il quadro normativo della sicurezza alimentare.
La verifica del rispetto di questi requisiti è delegato ai Comuni, coadiuvati dalle ASL per quanto riguarda le istruttorie e i controlli. In particolare, occorre fare riferimento all’ASL per ottenere il nulla osta sanitario, cioè l’attestazione che i locali e le attrezzature utilizzati sono idonei dal punto di vista igienico sanitario.
L’autorizzazione sanitaria comunale deve essere ottenuta anche per i locali in cui si svolgono le seguenti attività:
- vendita di carne;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- deposito all’ingrosso e al dettaglio;
- produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande.
Tali autorizzazioni devono essere ottenute prima dell’invio della “comunicazione di inizio attività” al Comune. Infine, l’applicazione del “pacchetto igiene” ha reso obbligatorio per gli operatori del sistema alimentare la messa in atto di un sistema di autocontrollo per tutelare la salute del consumatore.
L’art. 5 del Reg. 852/2004 impone agli operatori del settore alimentare, a valle della produzione primaria, di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Control Critical Point – Analisi dei pericoli e punti critici di controllo) insieme ad una corretta prassi igienica e all’applicazione di buone pratiche di produzione (GMP) nella conduzione dell’allevamento e della produzione in generale.
Il documento guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari (DG SANCO, Direzione Generale Salute e Tutela del Consumatore del 16.11.2004) http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_it.pdf
E’ pertanto fondamentale, prima di avviare l’attività di vendita diretta, definire accuratamente la tipologia di attività di trasformazione e preparazione dei cibi che si intende realizzare, in modo tale da poter ottenere per tempo le autorizzazioni necessarie.
Fonte Ismea